Che cos’è una Zona Economica Speciale (ZES)?
Si intende per ZES, o Zona Economica Speciale, “una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in termini economici, finanziari e amministrativi”, come riporta il sito ministeriale.
Le Zone Economiche Speciali sono state create al fine di stimolare lo sviluppo economico, promuovere l’innovazione, migliorare le infrastrutture ed aumentare la competitività delle regioni interessate, riducendo così le disparità economiche e stimolando la crescita economica generale. In tal modo, è possibile attrarre investimenti in aree specifiche, generalmente quelle meno sviluppate o che hanno bisogno di un rilancio economico. Tali zone offrono diversi incentivi alle imprese, come agevolazioni fiscali, sgravi contributivi e semplificazioni burocratiche, per incoraggiare le attività imprenditoriali ed industriali.
Il Decreto Legge 124, noto anche come Decreto Sud, emanato il 19 settembre 2023 ed entrato in vigore il 20 settembre, è un provvedimento che mira a promuovere politiche di coesione e a stimolare la ripresa economica nelle regioni del Mezzogiorno del Paese, oltre a trattare questioni legate all’immigrazione. Uno degli aspetti chiave di questo decreto è l’istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, ed in particolare la concessione di un contributo – sotto forma di credito d’imposta – per investimenti nella ZES unica, disciplinato dall’articolo 16 del suddetto decreto, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 (Decreto-Legge Sud). Fonte – strutturazes.gov.it.
A partire dal 1° gennaio 2024, è stata dunque istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che intende superare la perimetrazione prevista dalla normativa precedente corrispondente alle otto ZES esistenti.
Cosa prevede la riforma
Gli interventi normativi collegati alla riforma dovranno prevedere:
- Un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale che semplifichi e razionalizzi il coordinamento degli interventi, fermo restando il ruolo delle amministrazioni locali nella valorizzazione e promozione delle nuove opportunità di investimento;
- Un Piano strategico di sviluppo della ZES;
- Benefici fiscali e semplificazioni per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.
“La costituzione di un’unica ZES consentirà di massimizzare nello scenario internazionale l’impatto competitivo dell’intero Mezzogiorno con il suo già rilevante apparato produttivo, che rappresenta un potenziale da valorizzare nelle sue molteplici articolazioni settoriali e territoriali, con riconoscimento di eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell’Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi.” Fonte – politichecoesione.governo.it.
Alla riforma è associato un Investimento che include, come detto, crediti d’imposta – e quindi un sostegno finanziario – concessi alle imprese che intraprendano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuino investimenti di natura incrementale nell’area ZES, nella misura e alle condizioni definite nella riforma e negli interventi normativi ad essa collegati. I progetti di investimento dovranno riguardare filiere industriali in linea con il Piano strategico di sviluppo relativo alla ZES unica e dovranno essere effettuati nel rispetto del principio DNSH.
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), all’art. 1, commi 485 e ss., ha confermato il finanziamento del credito d’imposta, stanziando 2.200 milioni di euro per il 2025. Inoltre, il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta
Il Decreto attuativo del 17 maggio 2024, recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
I soggetti esclusi
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Gli investimenti ammissibili nella ZES unica
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati. Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta per il 2025, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 (legge di bilancio 2025), nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Rispetto al vigente Credito d’imposta ZES, nel nuovo bonus sono previste condizioni ulteriori, alcune delle quali più stringenti, quali:
- Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro;
- Sono stati stanziati 2.200 milioni di euro per l’anno 2025 (Legge di bilancio 2025).
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costi dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costi dei suddetti beni.
Entità del credito d’imposta ZES unica
È concesso un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura compresa tra il 15% ed il 70%, a seconda del territorio di riferimento e della dimensione di impresa, come riportato nelle tabelle che seguono.

Fonte – www.studio-associato.eu

Riferimenti
- Articolo 16 del Decreto-Legge del 19 settembre 2023, n. 124 – Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
- Articolo 1, commi 485-491, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di bilancio 2025
- Decreto interministeriale del 17 maggio 2024 – Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli
- Regolamento Unione Europea del 17/06/2014 n. 651
- Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
- Agenzia delle Entrate – Zes unica
- ZES unica – Dal 2024 tutto il Mezzogiorno beneficerà del Credito d’imposta ZES